Art. 3.
(Fondo nazionale per lo sport per tutti).

      1. Per le finalità previste dalla presente legge è istituito il Fondo nazionale per lo sport per tutti, la cui dotazione finanziaria è di 225 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato al CONI. Per gli anni successivi al 2008 si provvede ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera d), della

 

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legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Le risorse del Fondo nazionale per lo sport per tutti sono ripartite su proposta del Comitato secondo criteri di rappresentatività proporzionale e di riequilibrio incentivante nonché sulla base di progetti speciali finalizzati.