1. Per le finalità previste dalla presente legge è istituito il Fondo nazionale per lo sport per tutti, la cui dotazione finanziaria è di 225 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato al CONI. Per gli anni successivi al 2008 si provvede ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera d), della